Sez. L, Sentenza n. 4069 del 27/02/2004 (Rv. 570669 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | In Genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Qualora il diritto alla integrazione al minimo della pensione sia stato accertato - con sentenza di condanna generica passata in giudicato - in relazione ad una situazione di diritto sostanziale anteriore, ed alla quale non si applichi la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, che ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di "cristallizzazione" dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1993 alla sussistenza di determinati requisiti reddituali, la successiva controversia dell'interessato per la quantificazione della condanna generica non rientra tra le questioni per le quali è stata dettata (dall'art. 1, comma sesto, della legge n. 608 del 1996, che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti, con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge n. 662 del 1996)la speciale disciplina in tema di estinzione dei giudizi pendenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)