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Sez. L, Sentenza n. 825 del 20/01/2001 (Rv. 543380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Attribuzione a non più di una pensione - Diritto alla "cristallizzazione" - Ricorso per cassazione contro la relativa sentenza - Doglianza circa la mancata dichiarazione dell'estinzione del giudizio - "Ius superveniens" sulla estinzione del giudizio - Applicabilità da parte della cassazione - Conseguente compensazione delle spese dell'intero processo - Giudicato su alcuni capi delle sentenze di merito - Efficacia ostativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Intervenuta una sentenza d'appello che abbia dichiarato, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e agli accertamenti compiuti in merito al requisito reddituale, il diritto al mantenimento nell'importo dovuto alla data del 30 settembre 1983 di una pensione integrata al minimo per cui l'integrazione non era più dovuta a norma dell'art. 6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 (che ha escluso la possibilità per lo stesso soggetto di fruire dell'integrazione su più di una pensione), il ricorso per cassazione con cui si contesti la mancata dichiarazione dell'estinzione del giudizio a norma dell'art. 1, comma centottantatrè, della legge n. 662 del 1996, pone in discussione la sussistenza del potere di pronunciare nel merito, e la relativa verifica va compiuta dalla Cassazione alla stregua della disciplina vigente al momento della sua decisione, con la conseguenza che - anche se all'epoca della decisione di merito (e più precisamente, al momento della lettura del dispositivo, irretrattabile nel rito del lavoro) non era ancora in vigore la citata legge n. 662 del 1996 - l'estinzione del giudizio (con contestuale annullamento della sentenza impugnata) va pronunciata in applicazione del sopravvenuto art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998. Alla conseguente compensazione delle spese dell'intero giudizio, prevista dalla legge, non osta la compresenza nel medesimo processo, di statuizioni che su altre questioni (come quella della spettanza dell'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983) abbiano raggiunto l'efficacia del giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6 com. 7, Legge 24/11/1993 num. 537 art. 11 com. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)