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Sez. L, Sentenza n. 10173 del 25/07/2001 (Rv. 548483 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - Base di calcolo - Computabilità di tutti gli emolumenti fissi e continuativi - Conseguenze - Indennità cosiddetto e.r.i. corrisposta ai dipendenti dell'ARIN già AMAN - Inclusione nella base di calcolo della relativa pensione aziendale.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548483-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa. Ne consegue che nel trattamento pensionistico aziendale dei dipendenti dell'ARIN (Azienda Risorse Idriche di Napoli) - già AMAN (azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli) - assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963, la cui disciplina a decorrere dall'1 gennaio 1987 è stata raccordata a quella dei dipendenti degli enti locali, è computabile la indennità cosiddetto e.r.i. (elemento retributivo integrativo) che presenta senz'altro i requisiti della fissità e continuità previsti dal citato D.L. n. 55 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 11/04/1955 num. 379 art. 12, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)