Sez. 5, Sentenza n. 1163 del 21/01/2008 (Rv. 601463 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza - Sottoscrizione da parte del presidente e dell'estensore - Necessità - Individuazione dell'estensore nel relatore della causa - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente in qualità di estensore.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la sentenza delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore. Secondo quanto si evince dagli artt. 132, 276 cod. proc. civ., 118 e 119 disp. att. cod. proc. civ., applicabili al processo tributario "ex" art. 1 d.lgs. n. 546 citato, l'estensore della motivazione non è necessariamente identificabile nel relatore della causa, in quanto il presidente del collegio può affidare la stesura della motivazione a giudice diverso dal relatore e tale disposizione non deve neppure risultare da uno specifico provvedimento ma unicamente e indirettamente a posteriori tramite l'indicazione della particolare veste in cui il giudice non relatore sottoscrive la decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza di appello che risultava sottoscritta solo dal presidente indicato anche quale relatore, mentre dagli atti emergeva che il relatore fosse altro magistrato, sul presupposto che si era verificato certamente un "lapsus calami", dovendosi intendere che il presidente fosse anche estensore della motivazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)