Sez. 3, Sentenza n. 11739 del 24/06/2004 (Rv. 573876 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Sottoscrizione da parte del solo presidente del collegio - Mancanza di un provvedimento di attribuzione a quest'ultimo della qualità di estensore - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Rilevabilità anche d'ufficio in cassazione - Configurabilità - Rimessione della causa al giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell'estensore; qualora essa rechi solo la firma del presidente che non risulti cumulare in sè anche la qualità di estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende la sentenza medesima viziata dalla nullità insanabile di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.; tale nullità può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)