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Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 07/04/1999 (Rv. 525000 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedura ex art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Carattere di specialità - Estensibilità a figure di ausiliari diverse da quelle previste - Esclusione - Fattispecie in tema di compenso dell'amministratore giudiziale ex art. 2409 cod. civ..
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525000-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Allorché la liquidazione del compenso sia effettuata dal giudice a favore di un soggetto non rientrante nella categoria dei consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori (nella specie, si trattava di compenso liquidato a favore dell'amministratore giudiziario nominato in esito alla procedura dell'art. 2409 cod. civ.), la speciale procedura d'opposizione prevista dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980 non può essere applicata ed il rimedio esperibile va individuato nell'immediato ricorso per cassazione ex art 111 Cost., in virtù della regola generale d'impugnabilità con tale mezzo dei provvedimenti decisori e definitivi.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)