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Sez. 2, Sentenza n. 11493 del 19/11/1997 (Rv. 510132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedura prevista dagli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 - Carattere di specialità - Estensione a figure diverse da quelle menzionate Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510132-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 20 della legge n. 794 del 1942 - in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria - ha carattere di specialità; essa pertanto può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice specificamente elencati nelle norme (nella specie, la S.C. ha escluso che la citata disciplina sia applicabile al custode giudiziario).

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)