Sez. L, Sentenza n. 6805 del 11/12/1982 (Rv. 424435 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RISCATTO DEL PERIODO DI CORSO LEGALE DI LAUREA - RISCATTO DEI PERIODI LAVORATIVI GIÀ ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART. 5 DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RISCATTO DEL PERIODO DI CORSO LEGALE DI LAUREA - RISCATTO DEI PERIODI LAVORATIVI GIÀ ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART. 5 DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il richiamo alle norme e alle modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, operato dall'art. 50 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e dall'art. 2 novies del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (nel testo introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114), concernenti la riscattabilità del periodo di corso legale di laurea, nonché dall'art. 51 della stessa legge n. 153 del 1969, relativo alla riscattabilità dei periodi lavorativi già esclusi dall'Obbligo delle assicurazioni sociali, comporta che, ove detto riscatto sia effettuato, la riliquidazione della pensione debba essere operata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di riscatto e non già con effetto ex tunc, atteso, in particolare, che tale retrodatazione - la quale, nella fattispecie considerata dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, è coerente con lo scopo della reintegrazione patrimoniale del lavoratore danneggiato dalla omissione contributiva - non è sorretta, nelle ipotesi considerate dalle norme richiamanti, né da una giustificazione sostanziale né da un'espressa previsione legislativa che deroghi al generale principio dell'irretroattività della legge. A tale conclusione non osta il dettato dell'art. 5 ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, in quanto tale norma (secondo cui la riliquidazione della pensione i.V.S., in conseguenza del successivo riconoscimento di contributi figurativi, va effettuata dalla data di decorrenza originaria della pensione stessa) è di stretta interpretazione ed è, perciò, insuscettibile di applicazione alle diverse ipotesi di riscatto sopra menzionate. (V 5166/78, mass n 394911).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 50, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 novies CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)