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Sez. L, Sentenza n. 3374 del 06/06/1985 (Rv. 441048 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - RISCATTO DEL PERIODO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA DEI PERIODI LAVORATIVI GIÀ ESCLUSI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO OVVERO SVOLTI ALL'ESTERO - EFFETTO RETROATTIVO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441048-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - RISCATTO DEL PERIODO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA DEI PERIODI LAVORATIVI GIÀ ESCLUSI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO OVVERO SVOLTI ALL'ESTERO - EFFETTO RETROATTIVO - CONSEGUENZA.*

Il richiamo all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 operato dagli artt. 50 e 51 della legge n. 153 del 1969 - norme che prevedono la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali ed assicurativi, il periodo di corso di laurea ed i periodi lavorativi già esclusi dall'Obbligo assicurativo ovvero svolti all'estero - non è limitato esclusivamente alle modalità di Esercizio della facoltà di riscatto, ma vale a definire lo stesso contenuto sostanziale del beneficio introdotto, di tal che per effetto del riscatto l'estensione della copertura assicurativa opera retroattivamente come se i periodi predetti per una "fictio juris" fossero stati coperti da contribuzione "ex tunc" e quindi i conseguenti effetti sul rapporto previdenziale non possono ritenersi limitati a quelli successivi alla domanda di riscatto, ma riguardano anche quelli che si sarebbero prodotti se la più estesa copertura assicurativa fosse sussistita dall'origine. (contra 6805/82, mass n 424435).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 50, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)