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Sez. L, Sentenza n. 4039 del 10/07/1984 (Rv. 436014 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATO ININTERROTTAMENTE DI FATTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ED APPARENTE ACCORDO TRA IMPRENDITORE CEDENTE E PRESTATORE D'OPERA DI RISOLVERE IL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436014-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATO ININTERROTTAMENTE DI FATTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ED APPARENTE ACCORDO TRA IMPRENDITORE CEDENTE E PRESTATORE D'OPERA DI RISOLVERE IL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI.*

Qualora il rapporto di lavoro continui ininterrottamente di fatto, nella fase del mutamento del datore di lavoro per il trasferimento dell'azienda - rimanendo inalterate l'obiettiva attività d'impresa e le finalità perseguite, sicché si abbia soltanto un trasferimento delle attività medesime e dell'organizzazione aziendale da un soggetto all'altro - il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione e l'apparente accordo tra l'imprenditore cedente e il prestatore d'opera di risolvere il rapporto devono essere valutati con legittimo sospetto, e deve presumersi fittiziamente e fraudolentemente intimato il licenziamento e simulato e invalido l'accordo, perché avvenuto in violazione dello inderogabile diritto del lavoratore all'indennità di anzianità infrazionabile ed esattamente proporzionata alla durata effettiva della prestazione. Pertanto, se il datore di lavoro non prova in modo univoco, rigoroso e sicuro, la sussistenza di una disdetta con i requisiti richiesti dalla legge, e cioè intimata con tale anticipo da far si che il termine di preavviso si esaurisca e il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda, e l'assenza di qualsiasi suo intento fraudolento, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda ex art. 2112 cod. civ., e il rapporto di lavoro rimane unico e continuo, nonostante la sostituzione di uno dei due contraenti ed un'eventuale, formale e fittizia sua frattura, e anche se il prestatore d'opera abbia accettato senza riserve, dall'impresa cedente, la somma liquidatagli quale indennità di fine rapporto. (V 3793/80, mass n 407635; (V 1970/80, mass n 405602; (Conf 102/79, mass n 396169; (Conf 2380/70, mass n 348606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)