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Sez. L, Sentenza n. 1014 del 23/01/2003 (Rv. 559934 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza da un termine processuale - Remissione in termini - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ.- Rapporto di causalità tra il fatto addotto dalla parte e il verificarsi della decadenza - Mancanza - Possibilità di rimessione in termini - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559934-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

L'art. 184 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e modificato quanto al primo comma dall'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 29 dicembre 1995, n. 534) consente, nella sua attuale formulazione, alla parte che sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termine nello svolgimento dell'attività processuale dalla quale è decaduta; la qualificazione dei fatti addotti come "causa non imputabile" , operata dalla parte, non è però vincolante per il giudice, il quale può ritenere che l'evento addotto dalla parte non sia in rapporto causale con il verificarsi della decadenza. In questo caso, il giudice non è tenuto a motivare sotto il profilo della imputabilità o meno del fatto alla parte, essendo esclusa in radice la possibilità della rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 19, Legge 29/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)