Sez. L, Sentenza n. 13869 del 23/07/2004 (Rv. 574924 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Classificazione di una impresa ai fini previdenziali - Attività aventi carattere promiscuo - Attività prevalente - Rilevanza - Onere della prova relativo - Funzione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'inquadramento ai fini previdenziali di una impresa esercente attività promiscue - che non siano connotate da reciproca autonomia - deve essere effettuato con riguardo alla attività prevalente, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale. Peraltro, dovendo il giudice utilizzare - ai fini della formazione del suo convincimento - tutti gli elementi di prova disponibili, indipendentemente dalla parte che si abbia fornito, l'onere della prova non si configura soltanto come onere in senso proprio, ma anche come regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur ravvisando la carenza delle prove acquisite circa la prevalenza, dedotta a fondamento della pretesa contributiva, dell'attività commerciale su quella artigiana dell'impresa, aveva deciso la lite in senso favorevole all'ente previdenziale)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)