Sez. L, Sentenza n. 3115 del 03/03/2001 (Rv. 544389 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Classificazione di una impresa ai fini previdenziali - Attività aventi carattere promiscuo - Attività primaria - Rilevanza esclusiva - Limiti - Pluralità di attività svolte con organizzazioni autonome e distinte - Qualificazione relativa a ciascuna di esse - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di classificazione di una impresa ai fini previdenziali, ove l'attività dell'imprenditore abbia carattere promiscuo occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'attività primaria svolta dall'impresa rispetto alla quale le altre risultino secondarie, ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale è stata affermata la natura commerciale di una impresa esercitante le attività promiscue di vendita di veicoli e di officina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)