Sez. L, Sentenza n. 11881 del 14/12/1990 (Rv. 470138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RISCONTRO DI ADEGUATEZZA EX ART. 36 COST. - ESTENSIONE ALLA PATTUIZIONE COLLETTIVA - LIMITI - PRESUNZIONI DI ADEGUATEZZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL LAVORATORE - FATTISPECIE RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO 8 LUGLIO 1982.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RISCONTRO DI ADEGUATEZZA EX ART. 36 COST. - ESTENSIONE ALLA PATTUIZIONE COLLETTIVA - LIMITI - PRESUNZIONI DI ADEGUATEZZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL LAVORATORE - FATTISPECIE RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO 8 LUGLIO 1982.*
Il fatto che la Determinazione del trattamento economico dei lavoratori spetti all'autonomia negoziale privata - ed in particolare a quella sindacale - non esclude che tale autonomia debba esplicarsi nel rispetto del principio costituzionale dell'equa retribuzione, con la conseguenza che l'inosservanza del precetto dell'art. 36 cost. Può essere dedotto anche riguardo ad una pattuizione collettiva, salva, sul piano dell'Onere probatorio, la presunzione di adeguatezza e sufficienza, in Mancanza di prova contraria del lavoratore, della retribuzione corrisposta nella misura prevista, in relazione alle mansioni esercitate, dal contratto collettivo del settore. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto, in particolare, che l'art. 2 del contratto collettivo di lavoro giornalistico 8 luglio 1982, prevedendo per il collaboratore fisso con almeno otto collaborazioni mensili una retribuzione pari al 30 per cento dello stipendio tabellare del redattore ordinario, escludesse la possibilità di una retribuzione maggiore-secondo un criterio di proporzionalità insito nella stessa clausola contrattuale - nel caso di un numero di collaborazioni superiore ad otto ed aveva altresì escluso la possibilità del ricorso ai criteri ex art. 36 cost.. La suprema Corte ha cassato, sul punto, la decisione, censurandola anche per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1367 cod. civ.). (V 7563/87, mass n 455508; (V 4096/86, mass n 446892; (V 163/86, mass n 443805).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/1982 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)