Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 06/03/2001 (Rv. 544472 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Cause di valore inferiore a lire due milioni - Giudizio di equità - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Per violazione di norme processuali - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Con riferimento al caso nel quale la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, non sussiste il limite dell'incensurabilità proprio del giudizio di equità (reso esplicitamente o implicitamente), allorché il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., cioè sulla violazione di norme processuali (principio enunciato dalla Suprema Corte in un caso nel quale i motivi del ricorso si riferivano alla corretta applicazione di norme relative ai modi con i quali deve essere data la prova dei fatti rilevanti nel giudizio e alla ritualità di un secondo pignoramento eseguito sugli stessi beni del debitore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)