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Sez. 1, Sentenza n. 1026 del 29/03/1969 (Rv. 339490 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO - SUFFICIENZA - AMMINISTRAZIONI STATALI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339490-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO - SUFFICIENZA - AMMINISTRAZIONI STATALI - APPLICABILITA.*

La tassa della raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e dovuta per la sola circostanza che esiste un servizio istituito dal comune e di cui si puo usufruire, indipendentemente dalla utilita concreta, per il soggetto, del servizio stesso, e dalle eventuali modalita che il soggetto medesimo possa aver attuato per provvedere altrimenti al trasporto o alla eliminazione delle immondizie. Le amministrazioni dello stato non possono, rispetto all'imposizione della suddetta tassa, considerarsi diversamente da qualsiasi altro soggetto. (V.902-67, massima n.327096).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1941 num. 366 art. 27 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)