Sez. 6, Sentenza n. 9270 del 16/02/2007 Ud. (dep. 05/03/2007) Rv. 235737 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza di proscioglimento - Appello del P.M. - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Ricorso per cassazione del P.M. - Sentenza Corte cost. n. 26 del 2007 - Retroattività - Effetti sul ricorso.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
In tema di impugnazioni, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 che ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, così determinando il ripristino della appellabilità, per il P.M., delle sentenze di proscioglimento, la Corte di cassazione, investita del ricorso del P.M. proposto ai sensi del cit. art. 10, dopo la ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi del comma secondo della norma medesima, deve disporre l'annullamento senza rinvio di tale ordinanza, dichiarare la inammissibilità del ricorso e ordinare la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)