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Sez. 1, Sentenza n. 12355 del 22/02/2007 Ud. (dep. 23/03/2007) Rv. 236135 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento di primo grado - Appello del pubblico ministero - L. n. 46 del 2006 - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Successivo ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme eliminatrici del potere di appello del pubblico ministero - Conseguenze - Validità dell'appello proposto.
Stato
decisa il 2007-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236135-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, pronunciata sulla base della disciplina transitoria della sopravvenuta novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, va annullata senza rinvio, se il pubblico ministero ha successivamente proposto avverso la sentenza di proscioglimento il ricorso per cassazione e non sussistono cause di inammissibilità formale del ricorso né le condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007, dichiarativa dell'illegittimità dell'indicata novella, sulle situazioni processuali non ancora definite, con la conseguente piena validità dell'appello, a cui fa seguito la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)