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Sez. 6, Ordinanza n. 11284 del 13/02/2007 Ud. (dep. 15/03/2007) Rv. 236133 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento di primo grado - Appello del pubblico ministero - L. n. 46 del 2006 - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Successivo ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme eliminatrici del potere di appello del pubblico ministero - Conseguenze - Validità dell'appello proposto.
Stato
decisa il 2007-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236133-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

La sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007, dichiarativa dell'illegittimità delle disposizioni della L. n. 46 del 2006, che avevano eliminato il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, esplica effetti retroattivi sulle situazioni non ancora definite, sicché l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata sulla base della sopravvenuta normativa, rimane caducata, nel caso in cui il pubblico ministero, successivamente ad essa, ha proposto avverso la sentenza di proscioglimento il ricorso per cassazione, con la conseguente piena validità dell'appello a suo tempo proposto, a cui fa seguito la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)