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Sez. 1, Sentenza n. 8442 del 21/06/2000 (Rv. 537879 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Uso del marchio altrui da parte del fabbricante di pezzi di ricambio - Legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537879-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Al fabbricante di pezzi di ricambio è consentito l'uso del marchio al fine di indicare la destinazione del bene che offre, ma le modalità concrete di esercizio di tale diritto devono essere tali da non ingenerare confusioni o ambiguità in ordine alla provenienza del ricambio stesso, con la conseguente necessità di una chiara indicazione del produttore dei pezzi di ricambio, soprattutto nelle ipotesi in cui la forma di questi ultimi sia imposta dalla funzione e non consenta perciò di differenziarli adeguatamente da quelli prodotti dal fabbricante della macchina cui i ricambi stessi sono destinati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato alcune società produttrici di sacchetti per aspirapolvere al risarcimento del danno per concorrenza sleale nei confronti della S.a.s. Vorwerk Folletto, atteso che la scritta riproducente il marchio altrui "sacchetti filtro per Vorwerk Folletto" adoperata dai ricambisti, se pure idonea ad indicare la destinazione del prodotto, era invece equivoca in ordine alla provenienza di esso, soprattutto atteso il contesto grafico e l'assoluta similitudine dei pezzi di ricambio offerti con quelli prodotti dalla stessa società Vorwerk).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)