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Sez. 1, Sentenza n. 1820 del 18/02/2000 (Rv. 534029 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Uso del marchio altrui unitamente al proprio - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534029-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

In tema di concorrenza sleale, l'uso di marchio altrui unitamente al proprio è ammesso nei limiti in cui le modalità concrete di tale uso non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del bene. (Nella specie, i titolari di un esercizio bar avevano posto in vendita, esponendolo al pubblico, un prodotto di gelateria recante la stessa denominazione oggetto del marchio di impresa appartenente a diverso titolare e riferentesi al medesimo prodotto, e avevano apposto, sull'involucro che lo conteneva, la dicitura relativa alla propria ditta. La Corte territoriale, con decisione confermata in sede di legittimità, ebbe a rilevare come tale operazione fosse idonea ad indurre la clientela in errore sulla origine produttiva del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)