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Sez. 2, Sentenza n. 11450 del 18/11/1997 (Rv. 510090 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Divieto, ex art. 21 delle legge n. 642 del 1982, di subappalto di opera pubblica, in assenza di preventiva autorizzazione - Violazione - Conseguenze - Riflessi sul contratto di subappalto - Nullità ex art. 1418 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510090-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO

L'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta, all'appaltatore di opera pubblica, di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione dell' "autorità competente", prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. Una tale disposizione - che è inserita in una legge contenente anche norme di prevenzione di carattere patrimoniale per la lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa, è chiaramente in funzione di tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa (o della criminalità organizzata) nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è - dunque - in contrasto con una norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., che, appunto, sancisce la nullità (virtuale) dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge - come nella specie - non sia diversamente disposto.

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)