Sez. L - , Ordinanza n. 4193 del 19/02/2020 (Rv. 656816 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Passaggio di personale statale agli enti locali - Conservazione del trattamento economico - Limiti - Regola generale del riassorbimento - Applicabilità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, ai dipendenti statali transitati agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 469 del 1997, sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del medesimo d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Legge 23/12/1997 num. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)