Sez. 1, Sentenza n. 5786 del 10/11/1979 (Rv. 402426 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - DEBITI VERSO LA PA - CERTEZZA AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - NECESSITA - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE DOVUTA DAL DE CUIUS - DETRAIBILITA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - DEBITI VERSO LA PA - CERTEZZA AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - NECESSITA - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE DOVUTA DAL DE CUIUS - DETRAIBILITA - LIMITI.*
Ai sensi e sotto il vigore dell'abrogata legge sulle successioni (RD 30 dicembre 1923, n 3270), la detrazione dall'asse ereditario dei debiti verso le pubbliche amministrazioni - ammessa dal terzo comma dell'art 45 solo per quelli 'certì al momento dell'apertura della successione - non operava con riferimento alle somme dovute dal de cuius a titolo di imposta complementare di successione, se, al momento dell'apertura della successione, non era stato ancora notificato il relativo avviso di accertamento, in quanto la Mancanza dell'accertamento, che nella specie aveva natura costitutiva, comportava l'inesistenza stessa del debito d'imposta. (Conf 162/78, mass n 389458; (Conf 429/74, mass n 368136).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)