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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 22/05/1975 (Rv. 375736 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - RITARDO - INTERESSI MORATORI PREVISTI DALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375736-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - RITARDO - INTERESSI MORATORI PREVISTI DALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Gl'interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n 29 e dalla legge interpretativa 28 marzo 1962, n 147 sono applicabili ai rapporti tributari sorti anteriormente all'entrata in vigore della prima delle dette leggi, sempre che, stante il carattere innovativo delle Disposizioni e la mancata previsione di un'efficacia retroattiva, il particolare comportamento presuntivamente colpevole del contribuente, previsto dalle nuove norme, si sia verificato o protratto nel vigore delle norme stesse. Va tenuto presente in proposito che la non imputabilita del ritardo nel pagamento dell'imposta si configura come fatto impeditivo della produzione dell'evento normalmente connesso alla fattispecie, e puo intervenire, con effetti che nella loro misura possono variare in relazione al momento del suo verificarsi, in epoca posteriore. Tale, con riguardo all'imposta di successione, puo essere il caso di una spontanea rettifica del contribuente in epoca successiva alla denunzia. In particolare, quando il contribuente abbia fatto offerta reale di una somma maggiore di quella denunziata, ma inferiore a quella richiesta, ponendo l'ufficio finanziario in condizione di ridurre gli effetti dell'evento dannoso, gl'interessi moratori sono dovuti nei limiti della differenza fra quanto messo a disposizione e la misura dell'imposta legittimamente dovuta, con decorrenza, per la prima somma, dall'entrata in vigore della legge n 29 del 1961 o dal successivo sorgere del debito tributario, fino al momento della offerta e, per la residua differenza, dallo stesso termine iniziale fino al pagamento della somma medesima. (V 4184/74, mass n 372843; 689/74, mass n 368519; (V 404/74, mass n 368109; 1397/73, mass n 364075).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)