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Sez. 1, Sentenza n. 3142 del 04/10/1975 (Rv. 377246 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - LIMITI - RETTIFICA DI DENUNZIA INFEDELE.*
Stato
decisa il 1975-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377246-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - LIMITI - RETTIFICA DI DENUNZIA INFEDELE.*

In tema di interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n 29 e dalla legge interpretativa 28 marzo 1962, n 147, quando il contribuente rettifichi l'originaria infedele denunzia con una dichiarazione univoca, non condizionata e vincolante, anche se contenuta nel ricorso alle commissioni tributarie di primo o ulteriore grado, egli mette in condizione l'amministrazione finanziaria di acquisire immediatamente l'ulteriore ammontare del tributo, senza che ne resti tuttavia precluso il corso del giudizio di congruita; ne consegue che, dalla data della rettifica e nei limiti dell'ammontare di questa, non sono piu computabili gli interessi moratori a carico del contribuente. (fattispecie in tema di imposta di successione). (V 1015/75, mass n 374416; 689/74, mass n 368519; (V 404/74, mass n 368109; 2804/73, mass n 366365).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)