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Sez. 1, Sentenza n. 6309 del 26/06/1998 (Rv. 516755 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa (cd. accessione inversa) - Danni - Quantificazione - Criteri - "Ius superveniens" ex art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 - Applicazione ai giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516755-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1996 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma sesto, L. 359/92, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 549/95, nella parte in cui prevede l'applicazione al risarcimento del danno da occupazione appropriativa dei criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità) trova applicazione, in tutti "i giudizi in corso" (ivi compresi quelli ancora pendenti in sede di legittimità) "non definiti con sentenza passata in giudicato" l'art. 3, comma 65 della legge 662/96, introduttiva, in seno al ricordato art. 5 bis, del comma settimo bis, in forza del quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute in epoca anteriore al 30 dicembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo, esclusa la riduzione del 40%, e con ulteriore aumento, nella misura del 10%, dell'importo del risarcimento dovuto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)