Sez. 1, Sentenza n. 363 del 17/01/1998 (Rv. 511641 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno da occupazione appropriativa - Criterio ex art. 3, sessantacinquesimo comma, legge 662 del 1996 - "Ius superveniens" - In cassazione - Applicabilità - Condizioni - Contestazioni sull'ammontare del danno - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
I criteri per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, sessantacinquesimo comma, legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono applicabili ai giudizi in corso, anche in cassazione, purché sia in contestazione l'ammontare del risarcimento (nella specie la lite concerneva la fissazione del valore venale del fondo, che costituisce pur sempre il parametro base di commisurazione del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)