Sez. L, Sentenza n. 714 del 01/02/1979 (Rv. 396884 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E DELLA IMMUTABILITA DI QUESTA - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E DELLA IMMUTABILITA DI QUESTA - REQUISITI.*
Il principio dell'immediatezza del licenziamento per giusta causa e dell'immutabilita di questa e rispettato quando tra il fatto disciplinarmente rilevante in via immediata ed il licenziamento intercorre uno spazio temporale obiettivamente necessario alla fondata valutazione del fatto medesimo e delle sue conseguenze, oltre che per l'acquisizione dell'autorizzazione all'esonero da parte della autorita di controllo (nella specie si trattava di lavoratore dipendente da compagnia portuale obbligata a richiedere il parere dell'organo pubblico di controllo sulle compagnie marittime a norma dell'art 190 del regolamento per la navigazione marittima approvato con DPR 15 febbraio 1952 n 328, prima del provvedimento di licenziamento), e quando tra il fatto ritenuto rilevante in via immediata e quelli precedenti o successivi al fatto medesimo intercorra un nesso obiettivo e subiettivo tale da non consentire la loro separata e specifica valutazione, venendo tutti a chiarire la portata effettiva, in ordine alla assoluta improseguibilita del rapporto, del fatto immediatamente posto a fondamento dell'intimato licenziamento. (V 184/78, mass n 389471; (V 1650/77, mass n 385364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)