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Sez. L, Sentenza n. 1650 del 29/04/1977 (Rv. 385364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE RIGOROSA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE RIGOROSA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Il principio dell'immediatezza della comunicazione del recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al fatto in base al quale il recesso stesso viene giustificato deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo - tra la conoscenza del fatto e la sua contestazione - necessario per l'accertamento del fatto stesso. La valutazione del requisito dell'immediatezza del recesso cosi come quella del requisito della giusta causa, costituiscono materia del giudizio di merito, insindacabile in Sede di legittimita se correttamente e adeguatamente motivato. (Conf 1499/75, mass n 375085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)