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Sez. L, Sentenza n. 4536 del 06/07/1983 (Rv. 429406 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA NOTIZIA DELLA CAUSA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429406-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA NOTIZIA DELLA CAUSA - NECESSITÀ.*

Il licenziamento in tronco si caratterizza, distinguendosi da quello per giustificato motivo, in virtù dell'immediatezza del suo effetto risolutivo e pertanto occorre che il datore di lavoro lo intimi appena abbia avuto notizia della causa che lo legittima o abbia espletato le necessarie indagini, essendo incompatibile con questa Forma di recesso il trascorrere di un notevole lasso di tempo (senza plausibile ragione e non imposto dalle oggettive esigenze di valutazione del fatto e delle sue conseguenze) fra l'accertamento del fatto stesso e la manifestazione della volontà di recedere. (V 4909/81, mass n 415652; (Conf 551/83, mass n 425330; (Conf 1499/79, mass n 396884; (Conf 1499/75, mass n 375085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2919, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)