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Sez. L - , Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018 (Rv. 649005 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Erogazioni in materia di invalidità - Somme percepite a titolo di assegno sociale - Compensazione impropria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649005-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento pensionistico di invalidità civile per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)