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Sez. L, Sentenza n. 1354 del 25/02/1984 (Rv. 433478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO E NON EFFICACE "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO E NON EFFICACE "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole un contratto collettivo postcorporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti, non è censurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, concernente l'interpretazione degli artt. 6 e 11 del C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, in caso di adozione della settimana corta, il compenso delle giornate festive cadenti nei giorni dal lunedì al venerdì dovesse essere ragguagliato - con la maggiorazione del venti per cento - ad un sesto, cioè sei ore e quaranta minuti, delle quaranta ore settimanali, anziché ad un quinto, pari ad otto ore). (V 2126/79, mass n 398493; (V 1521/79, mass n 397869; (V 3775/77, mass n 387444; (V 3775/77, mass n 387445; (V 2487/77, mass n 386200; (Conf 4266/81, mass n 414937; (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)