Sez. L, Sentenza n. 3362 del 11/04/1996 (Rv. 496927 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Mutilati e invalidi civili - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. n. 509 del 1988 - Interpretazione - Sussistenza del requisito sanitario con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992 - Riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Anche in caso di riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria dello stato di invalidità civile con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992 (pubblicato sulla G.U. del 26 febbraio 1992, S.O. n. 43), è applicabile il disposto di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, a norma del quale restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano già ottenuto, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale suddetto, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni - disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 1995 nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data - atteso che l'accertamento dell'invalidità operato in sede giudiziaria deve essere equiparato a quello compiuto in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: DM Sanità 05/02/1992, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)