Sez. L, Sentenza n. 11119 del 12/12/1996 (Rv. 501280 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Requisito medico legale - Modifiche introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 509 del 1988 - Limiti temporali di applicabilità - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il requisito medico legale della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al settantaquattro per cento, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, che ha modificato la percentuale di invalidità originariamente prevista dal citato art. 13, non si applica - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1995 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo comma del citato art. 9 nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data indicata al primo comma dell'art. 9 stesso (e cioè la data del decreto con cui il Ministro della Sanità ha approvato la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, vale a dire il 12 marzo 1992), sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data - all'ipotesi in cui una sentenza emessa dopo il 12 marzo 1992 abbia accertato, con decorrenza anteriore a tale data, una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)