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Sez. 2, Sentenza n. 22666 del 27/10/2009 (Rv. 610607 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Richiesta dell'opponente di risoluzione del contratto per inadempimento - Onere della prova - Ripartizione - Art. 1564 cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Art. 1460 cod.civ. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610607-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 cod. civ., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1564, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)