Sez. U, Sentenza n. 10614 del 28/11/1996 (Rv. 500873 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Rapporti di concessione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 - Mancata derivazione della controversia da atti o provvedimenti della P.A. - Irrilevanza - Fattispecie in tema di concessione di bene demaniale e di controversia tra concedente e concessionario lamentanti entrambi reciproche violazioni di obblighi nascenti dalla concessione e da accordi successivi.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 5, comma primo, della legge n. 1034 del 1971 sussiste quando la controversia attiene a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, ancorché non originata da atti o provvedimenti della pubblica amministrazione (principio riaffermato dalla S.C. in relazione a controversia nella quale l'amministrazione concedente e il concessionario di un'area demaniale lamentano la loro reciproca responsabilità per pretese violazioni degli obblighi derivanti per ciascuno di essi dalla concessione e da accordi successivi alla stessa).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)