Sez. U, Ordinanza n. 6687 del 09/05/2002 (Rv. 554283 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessioni di beni e servizi pubblici - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Controversie relative a violazione degli obblighi gravanti sulle parti - Rilevanza ai fini dell'eventuale modifica della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni o di servizi pubblici, ancorché non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione, e, quindi, anche quelle in cui il concessionario deduca la responsabilità della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio, invocando pronunce di carattere risolutorio e risarcitorio. (Nella specie, relativa a zone demaniali date in concessione per la costruzione e gestione di impianti sciistici, con impegno assunto dal Comune di provvedere alla sdemanializzazione e successiva vendita delle stesse, il concessionario, rilevando che il comune non aveva avviato la procedura di sdemanializzazione e aveva anzi comunicato l'intenzione di non rinnovare la concessione, aveva agito in giudizio dinanzi al giudice ordinario chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)