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Sez. 5, Sentenza n. 30719 del 30/12/2011 (Rv. 621055 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani - Presupposti - Concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621055-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato una cartella di pagamento in tema di TARSU, in quanto la delibera comunale che aveva disposto l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi "indipendenti dalle loro quantità" era illegittima, per mancata determinazione dei criteri quantitativi).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)