Sez. 5, Sentenza n. 12752 del 02/09/2002 (Rv. 557221 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superfici di locali ed aree destinate ad attività produttive di rifiuti speciali - Provvedimento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani - Requisiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, nel vigore degli artt. 268 e ss. del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la dichiarazione comunale di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, costituendo l'indeclinabile presupposto per l'applicazione della tassa alle aziende artigianali, agricole, commerciali o di servizi, produttrici dei rifiuti assimilati, implica la concreta individuazione - in conformità ai criteri generali stabiliti con la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 915 del 1982 - delle caratteristiche qualitative e quantitative di tali rifiuti, perché solo in tal modo è possibile valutare, ed evitare, eventuali rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale. Ne consegue che la semplice inclusione nel regolamento comunale di categorie di locali astrattamente idonei a produrre rifiuti speciali, non specificati per qualità e quantità, non vale ad integrare la vera e propria dichiarazione di assimilabilità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)