Sez. 5, Sentenza n. 12039 del 03/05/2024 (Rv. 671416-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TARSUAssimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani - Delibera comunale - Criteri qualitativi e limiti quantitativi - Necessaria indicazione - Riduzione tariffaria - Presupposti - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative, spettando, quindi, al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la legittimità della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)