Sez. 5 - , Sentenza n. 9214 del 13/04/2018 (Rv. 647823 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base a delibera comunale - Ammissibilità - Omessa individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali - Conseguenze - Esenzione del contribuente - Esclusione - Riduzione tariffaria - Possibilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 (applicabili anche ai periodi di imposta dal 2005 al 2008), sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G), Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 7, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)