Sez. L, Sentenza n. 3612 del 15/06/1985 (Rv. 441214 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RICETTIZI - INCAPACITÀ NATURALE DEL DESTINATARIO - INFLUENZA SULLA VALIDITÀ O SULL'EFFICACIA DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE.*
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RICETTIZI - INCAPACITÀ NATURALE DEL DESTINATARIO - INFLUENZA SULLA VALIDITÀ O SULL'EFFICACIA DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE.*
La validità o l'efficacia degli Atti recettizi (fra i quali rientra il licenziamento) prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti, atteso che la disciplina di tali Atti - in ordine ai quali il legislatore si è dato cura di dettare regole (art. 1335 cod. civ.) che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatari indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza - è informata al principio dell'affidamento e che l'art. 428 cod. civ. prevede la annullabilità soltanto degli Atti unilaterali posti in essere dallo stesso incapace naturale. (V 5813/80, mass n 409637; (V 5710/80, mass n 409550; (V 352/79, mass n 396447; (Conf 5563/82, mass n 423300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)