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Sez. 2, Sentenza n. 25779 del 24/04/2003 Ud. (dep. 13/06/2003) Rv. 226313 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Trasmissione degli atti al giudice competente territorialmente anziché al P.M. competente presso quest'ultimo. - Effetti della sentenza n. 70/1996 Corte Cost. dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma primo - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226313-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO

In caso di incompetenza per territorio dichiarata ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., il provvedimento dispositivo del giudizio innanzi al giudice ritenuto incompetente adottato prima della pronuncia della sentenza della Corte cost. n. 70/1996, in assenza quindi della richiesta del decreto di citazione da parte del P.M., ove non sia stata contestata la nuova competenza indicata, non è affetto da alcuna nullità, trattandosi di un rapporto processuale esaurito con il compimento dell'atto sulla cui normativa la Corte costituzionale ha inciso. In questo caso infatti prevale il principio della perpetuatio iurisdictionis, che ripete la sua efficacia nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e della "naturale" progressione della regiudicanda rispetto al principio della efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la retroattività conseguente alla disapplicazione di una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale non si verifica se le parti del processo siano incorse nella sanzione della decadenza o in una preclusione processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)