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Sez. 1, Sentenza n. 9378 del 27/04/2011 (Rv. 617980 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione d'urgenza per l'esecuzione di opera pubblica - Beni mobili asportabili - Diritto di rimozione del proprietario - Sussistenza - Abbandono - Diritto alla indennità aggiuntiva - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2011-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617980-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

Il proprietario del fondo oggetto di occupazione d'urgenza da parte della P.A. per essere trasformato in opera pubblica, ai sensi dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ha la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi". Egli, infatti, pur non essendo obbligato a cooperare perché si realizzi l'occupazione, ha l'obbligo, una volta che essa sia avvenuta, di non vanificarla con comportamenti che impediscano l'utilizzazione dell'immobile in funzione dello scopo cui l'occupazione risulta preordinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)