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Sez. 1, Sentenza n. 11700 del 04/11/1991 (Rv. 474494 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.) | Proprietario del fondo oggetto di occupazione di urgenza - Rimozione di ostacoli alla realizzazione dell'opera pubblica - Obbligo - Sussistenza - Mancata rimozione degli stessi per inerzia dell'obbligato - Fatto illecito - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474494-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.)

Il proprietario del fondo oggetto di occupazione d'urgenza da parte della pubblica amministrazione per essere trasformato in opera pubblica, pur se non obbligato a cooperare perché si realizzi l'occupazione, ha l'obbligo, una volta che essa sia avvenuta, di non vanificarla con comportamenti che impediscano l'utilizzazione dell'immobile in funzione dello scopo cui l'occupazione risulta preordinata, e, quindi, non solo di non opporre ostacoli alla realizzazione dello scopo, ma anche di rimuovere, se necessario, gli ostacoli preesistenti. La mancata rimozione di tali ostacoli, per inerzia dell'obbligato, violando il corrispondente diritto dell'amministrazione di disporre della cosa, costituisce fatto illecito, per l'omissione di un comportamento dovuto, fonte di responsabilità civile per i danni che ne siano derivati. (Nella specie, in applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha cassato la decisione impugnata la quale aveva invece qualificato come semplice resistenza passiva, senza alcuna responsabilità, il comportamento del proprietario del fondo occupato, che non aveva provveduto a sgombrarlo, impedendo così l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)