Sez. 1, Sentenza n. 12007 del 08/06/2005 (Rv. 582135 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Beni mobili asportabili - Diritto di rimozione del proprietario - Abbandono - Indennità aggiuntiva - Diritto - Insussistenza - Limiti - Messa a disposizione dei beni per il ritiro - Avviso al proprietario della data dell'immissione in possesso - Sufficienza - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
A seguito del decreto di occupazione, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità' maggiore), ovvero "di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni mobili per il ritiro, l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'immissione in possesso.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 3 com. 4 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)