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Sez. 6, Sentenza n. 8046 del 08/05/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202030 - 01

Sentenza - Deposito | Termine fissato per il deposito - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202030-01

Sentenza - Deposito

Il termine entro il quale il giudice è tenuto a redigere la motivazione della sentenza a norma dell'art. 544 comma secondo cod. proc. pen., non è soggetto alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il deposito della sentenza in periodo feriale, nel prescritto termine fissato dalla legge o dal giudice, tiene luogo di notifica per il P.M. e per gli imputati non contumaci. È, quindi, dalla scadenza di tale termine che, in base al meccanismo automatico del nuovo codice, incomincia a decorrere per dette parti il relativo termine di impugnazione, il quale soltanto rimane soggetto all'eventuale sospensione in periodo feriale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)