Sez. 1, Sentenza n. 5687 del 12/11/1984 (Rv. 437363 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVE GENETICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVE GENETICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'art. 235 comma primo cod. civ., il quale subordina le prove cosiddette tecniche, sulle caratteristiche genetiche o sul gruppo sanguigno, alla dimostrata ricorrenza dell'adulterio della moglie, non osta a che il giudice del merito, ove ne ravvisi l'opportunità, possa ammettere ed espletare tali prove tecniche contemporaneamente con quelle inerenti all'adulterio, con la conseguenza che, provato l'adulterio, quel giudice può legittimamente ritenere raggiunta la prova per l'accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità dal rifiuto ingiustificato della madre e del curatore del minore all'espletamento della prova ematologica, che, a causa del progresso scientifico verificatosi negli ultimi tempi, ha assunto il valore di piena prova della esistenza o non esistenza del rapporto di filiazione. (V 5593/79, mass n 402194).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)