Sez. 1, Sentenza n. 12679 del 18/12/1998 (Rv. 521769 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Comportamento processuale delle parti - Rilevanza - Valutazione complessiva anche in relazione al contesto sociale della vicenda - Necessità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità, la prova della fondatezza della domanda può legittimamente trarsi anche dal solo comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle affermazioni del ricorrente, della portata delle difese e delle eccezioni del convenuto, del suo rifiuto di sottoporsi ad eventuali esami immunoematologici, delle ragioni del rifiuto e della eventuale elusione in via di mero fatto degli accertamenti pur non espressamente rifiutati, non tralasciando di considerare anche il contesto sociale della vicenda agli effetti di una eventuale maggiore difficoltà di reperire riscontri probatori oggettivi alle affermazioni poste a fondamento della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)